Nazionalizzazione veicoli di provenienza esteraLa nazionalizzazione è un'operazione necessaria per immatricolare in Italia un veicolo proveniente da un paese estero. Con l'attuale normativa è possibile immatricolare un veicolo proveniente dalla Comunità Europea senza sottoporlo a preventivo collaudo tecnico, a patto che nel paese di provenienza abbia assolto gli obblighi di revisione. Per tutti i veicoli provenienti da paesi Extra CEE e per tutti gli autocarri il collaudo è obbligatorio. In questa pagina troverete le indicazioni per nazionalizzare veicoli ad uso privato provenienti dall'Europa, mentre per provenienze Extracomunitarie si rende indispensabile contattare i nostri uffici (si veda la pagina dove siamo). Ultimo fattore da tenere presente è che sono nazionalizzabili solo quei veicoli che alla data di prima immatricolazione all'estero risultavano conformi alle normative richieste alla stessa data per l'immatricolazione in Italia. I documenti necessari sono:
Qualora il veicolo debba essere sottoposto a collaudo, la documentazione prescritta è la stessa sopra indicata. Un altro documento indispensabile ma da utilizzare dopo l'immatricolazione è l'atto di vendita (in alternativa una dichiarazione nella quale si dichiara la precedente proprietà anche all'estero) sottoscritto davanti a notaio dal cedente, e serve per iscrivere il veicolo al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico-. Alcuni casi particolari, che richiedono della documentazione aggiuntiva, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Circolare B59 del 20 settembre 2000: VEICOLI ACQUISTATI DA OPERATORE ITALIANO:
VEICOLI ACQUISTATI DIRETTAMENTE ALL'ESTERO:
L' ACQUIRENTE E' UNA SOCIETA' (SAS, SNC, SRL, SPA):
L' ACQUIRENTE E' UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO:
IL PROPRIETARIO E' UNA SOCIETA' DI LEASING:
Le nazionalizzazioni non sono operazioni standard, ma variano a seconda del paese di provenienza, pertanto, non potendo indicare tutti casi particolari, per casi particolari o per preventivi potete scriverci, telefonarci o venirci a trovare. |
|